Statuto Comunità Mamma della Pace

Statuto

Associazione Comunità Mamma della Pace

 

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita in Modena (MO) l’Associazione di Volontariato, senza finalità di lucro (in conformità alla legge 266/91, L.R. 12/2005 e loro successive modifiche), denominata “Comunità Mamma della Pace”,  in breve C.M.P.- Onlus, con sede in Via Del Fontanile nr. 21 - 41051 Montale di Castelnuovo Rangone (MO).

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 - Scopi e finalità

L’Associazione ispira il proprio operato:

-   ai principi evangelici contenuti nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed ha valenza apolitica e apartitica;

-   al dovere di solidarietà sociale verso altri, in particolare bambini in condizioni di disagio e povertà, quale possibilità di realizzazione personale, contribuendo in tal modo alla partecipazione attiva alla vita sociale e allo sviluppo della comunità locale, nazionale e internazionale;

-   al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, così come riconosciuti anche dalla dichiarazione universale dei diritti umani, quale fondamento per la libertà, la giustizia e la pace;

-   ai principi di eguaglianza e di pari dignità sociale degli individui, nel pieno riconoscimento e per il completo sviluppo, materiale e spirituale, della vita umana;

-   al valore della pace, quale mezzo per realizzare la dignità umana e una giustizia più equilibrata, portatrice della cultura della solidarietà, dell’accoglienza e della cooperazionetra le genti.

L’Associazione si prefigge lo scopo di intervenire direttamente a sostegno dei bambini in condizione di disagio, anche tramite iniziative e progetti di solidarietà, divenendo in tal modo “costruttore di pace”.

L’Associazione, in particolare, si impegna nella lotta all’emarginazione sociale nei confronti dei bambini disagiati, per questo guarda al diritto all’educazione come mezzo indispensabile per l’autorealizzazione dell’individuo, così come affermato all’articolo 26 della “Carta internazionale dei diritti dell’uomo”.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone un’attenzione particolare in favore di bambini in difficoltà, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alla condizione di disagio vissuta dai bambini, anche tramite eventi informativi e culturali sul territorio, nonché ogni altra forma di manifestazione:

  1. Collaborare con altre realtà associative, comunitarie, istituzionali e diocesane;
  2. Promuovere rapporti e incontri con enti pubblici e privati, associazioni e movimenti, parrocchie e altri soggetti o istituzioni al fine di far conoscere l’attività dell’Associazione e  reperire i mezzi finanziari che permettano il raggiungimento dello scopo sociale;
  3. Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alla condizione di disagio vissuta dai bambini, anche tramite eventi informativi e culturali sul territorio, nonché ogni altra forma di manifestazione;
  4. Promuovere la difesa dei diritti dei bambini, operando per la globalizzazione dei diritti dei bambini in difficoltà, attraverso campagne e testimonianze dirette in Italia e supportando opere di protezione della salute e promozione della formazione dei minori nelle zone più bisognose;
  5. Svolgere attività di sensibilizzazione della società civile rispetto ai temi dell’integrazione fra popoli e culture, della prevenzione dai conflitti bellici e della prevaricazione dei diritti dei bambini;
  6. Supportare la realizzazione di iniziative, in ambito nazionale ed internazionale, per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, favorendo la partecipazione diretta della società interessata come fattore di emancipazione da dipendenza e sottosviluppo;
  7. Gestire eventi per la raccolta di fondi da destinare alla creazione di percorsi e attività volte all’integrazione di minori, anche provenienti da altri paesi, e alla realizzazione di progetti

di sviluppo sociale, organizzati e gestiti dall’Associazione o da Diocesi locali, salvo casi diversamente espressi dal direttivo;

  1. Offrire servizi di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in particolare bambini, istituendo anche borse di studio o attivando forme di adozione a distanza;
  2. Raccogliere materiale di recupero da  destinare ai progetti dell’Associazione e promuovere la diffusione dell’artigianato frutto dell’operato delle popolazioni meno abbienti, nell’ ottica di un commercio equo e solidale;
  3. Sostenere la nascita e lo sviluppo di iniziative analoghe a quanto periodicamente realizzato (duplicazione dei progetti), anche attraverso la promozione del volontariato a servizio del prossimo, al fine di realizzare il principio di reciprocità sociale, posto alla base degli ideali cristiani di riferimento.

Per meglio disciplinare l’attività e il funzionamento dell’Associazione, il presente Statuto potrà    essere integrato da uno o più regolamenti interni.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci o dal Comitato Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

 

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi privati (ed in particolare adozioni a distanza di vario tipo);
  3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno  di specifiche e documentate attività o progetti di vario genere e microprogetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (ed in particolare proventi

     vari derivanti da manifestazioni, cene, pubblicazioni e altro)

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ogni anno.

 

Art. 4 - Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ed adottino il presente statuto.

 

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i  Fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire in modo significativo alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Possono essere indicati quali soci onorari o soci con cariche onorarie  persone che si distinguono per particolari benemerenze e impegno nei confronti dell’Associazione. I soci onorari hanno uguali diritti e doveri degli altri soci.

L’ammissione a socio onorario o con cariche onorarie, è deliberata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualità di socio si perde:

    per recesso;

    per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi     dall’eventuale sollecito;

    per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

    per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamenti interni;

    per l’istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo  stesso e l’Associazione;

l’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

 

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

   ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate     dagli organi associativi;

    a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

    a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

    a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

    a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

    a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

    ad accedere alle cariche associative;

    a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla     gestione dell’Associazione, con possibilità di       ottenerne copia. 

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Presidente. 

 

Art. 8 - L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ognuno non può ricevere più di tre deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  2. nomina i componenti del Comitato Direttivo;
  3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  5. delibera l’ esclusione dei soci dall’Associazione;
  6. si esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della durata dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in assenza, dal Vice - Presidente o in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

 

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato all’atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Vice – Presidente

Al Comitato Direttivo spetta di:

  1.  curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2.  predisporre il bilancio;
  3.  nominare il Presidente, il Vice – Presidente;
  4.  deliberare sulla domanda di nuove adesioni;
  5.  provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice – Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario, nominato di volta in volta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. 

 

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2. 

 

Art. 12 - Norma finale

 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

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